A. Il trust per il passaggio generazionale nelle aziende
Il trust può essere impiegato per l’attuazione del passaggio generazionale nell’ambito di una azienda di famiglia, in modo efficace e confacente ai desideri del titolare dell’azienda.
B. Il trust in alternativa al fondo patrimoniale
Il trust può consentire il superamento di alcune limitazioni poste dal codice civile alla costituzione di fondi patrimoniali.
C. Il trust in alternativa alla fondazione di diritto interno
Il trust può essere utilizzato in alternativa alla fondazione di diritto interno disciplinata dagli articoli 14 e seguenti del codice civile e dal D.P.R. 10 febbraio 2000, n. 361.
D. Trust nel contesto di procedimenti di separazione consensuale tra i coniugi
Il trust si è già rivelato utile strumento nel contesto della separazione consensuale tra coniugi.
E. Il trust per la tutela di soggetti deboli
In ambito familiare, si segnalano i trust istituiti per la tutela di soggetti deboli quali disabili, minori ed incapaci, onde assicurare loro cure mediche, assistenza e una dotazione finanziaria idonea a far fronte alle loro esigenze.
F. Trust per la riscossione dei crediti fiscali di un fallimento
Il trust può rappresentare la soluzione più efficiente per evitare che alcuni crediti del fallimento (ed in particolare i crediti fiscali) siano ceduti a prezzi di gran lunga inferiori al valore dei crediti medesimi e che la durata della procedura sia rinviata sino al momento della effettiva riscossione dei crediti stessi (con conseguente aggravio di costi e tempi della procedura stessa).
G. Trust con finalità di garanzia
Il trust può essere utilizzato al fine di destinare determinati beni a garanzia dell’adempimento di obbligazioni validamente assunte.
H. Trust per l’attuazione di concordato preventivo
Il trust può essere utilizzato per l’attuazione di un concordato preventivo al fine di consentire ai soggetti terzi (a vario titolo interessati all’attuazione del concordato stesso) di destinare determinati beni al soddisfacimento dei diritti dei creditori della procedura, secondo le modalità definite dagli organi della procedura concordataria.
I. Trust di patti parasociali
Il trasferimento ad un trustee delle azioni oggetto del patto parasociale può consentire la perfetta coercibilità delle obbligazioni assunte dai membri del patto parasociale, in quanto da quel momento l’esecuzione del patto spetterà ad un soggetto terzo, diverso dai singoli aderenti al patto parasociale e sarà connotata dall’insensibilità alle vicende personali e patrimoniali di ciascun aderente al patto stesso.
J. Trust di polizza assicurativa
È possibile, attraverso l’istituzione di un trust, assicurare che, alla morte del contraente, la somma versata dalla compagnia assicurativa sia trasferita ad un trustee di un trust appositamente istituito; il trustee potrà gestire la somma ricevuta per le finalità che il contraente avrà indicato nell’atto istitutivo di trust o in appositi atti successivi (letters of wishes, indirizzate al trustee).