Il disponente
È il soggetto che istituisce il trust e che trasferisce ad un altro soggetto (cd. trustee) taluni beni – mobili e immobili, denaro, partecipazioni sociali e altri diritti, compresi i frutti e le utilità derivanti dai beni e dai diritti inclusi nel fondo stesso – affinché siano inclusi nel “fondo in trust”.
In seguito all’istituzione del trust, il disponente non è più titolare di alcun diritto o potere sui beni trasferiti al trustee, che saranno intestati al trustee stesso. Tuttavia, in conformità con le previsioni di cui all’Articolo 2 della Convenzione, il disponente può riservare a sé stesso taluni poteri e prerogative, pur nel rispetto dell’autonomia e della discrezionalità del trustee.
Il Trustee
È il soggetto, persona fisica o giuridica, individuato in prima istanza dal disponente e investito del potere e onerato dell’obbligo di amministrare gestire e disporre dei beni trasferiti dal disponente, per la realizzazione delle finalità del trust in conformità con le previsioni contenuto nell’atto istitutivo di trust e nel rispetto delle disposizioni della legge applicabile.
In taluni casi il disponente affida a sé stesso il ruolo di trustee, in queste ipotesi si parla di trust auto-dichiarato.
I Beneficiari
Sono i soggetti, solo eventuali (in assenza di beneficiari si è in presenza di un “trust di scopo”), ai quali, in applicazione delle previsioni dell’atto istitutivo di trust, sono attribuiti diritti o aspettative sul fondo in trust, al termine del trust (“beneficiari finali”) ovvero sul reddito che eventualmente è prodotto dai beni in trust nel corso della durata del trust (“beneficiari sul reddito”).
Il Guardiano
È il soggetto, persona fisica o giuridica, la cui presenza è solo eventuale, che svolge una funzione di controllo sulla realizzazione delle finalità del trust da parte del trustee, pur nel rispetto della discrezionalità e dell’autonomia di quest’ultimo.