Cos'è un Trust
Il trust, strumento duttile e dinamico, si presta a molteplici applicazioni
Il trust è un istituto di origine anglosassone che ha assunto rilevanza in Italia a seguito del recepimento, per mezzo della legge n. 364 del 16 ottobre 1989, della Convenzione dell’Aja (datata 1 luglio 1985) relativa alla legge applicabile ai trust e al loro riconoscimento (la “Convenzione”).
Ai sensi dell’art. 2 della Convenzione, per trust si intendono “i rapporti giuridici istituiti da una persona, il disponente – con atto tra vivi o mortis causa – qualora dei beni siano stati sottoposti sotto il controllo di un trustee nell’interesse di un beneficiario o per un fine determinato”.
Il Trust nell’ordinamento giuridico italiano
Non essendo ancora stata adottata in Italia una normativa interna che disciplini compiutamente l’istituto, eventuali trust istituiti da cittadini italiani residenti, aventi a oggetto beni situati nel territorio dello stato e a favore di beneficiari italiani (c.d. “trust interni”) devono essere disciplinati e operare nel rispetto delle disposizioni della Convenzione nonché della legge straniera regolatrice del trust che sia stata scelta dal disponente. In ambito fiscale, l’istituto ha ricevuto una prima disciplina con la Legge del 27 dicembre 2006 n.296.
Si consideri, tuttavia, che l’art. 15 della Convenzione dell’Aja fa salva l’applicazione delle norme inderogabili dell’ordinamento che non possono essere violate mediante l’istituzione del trust e rispetto alle quali non si producono i suoi effetti tipici. In particolare, non possono essere derogate, tra le altre, le disposizioni relative a (i) protezione dei minori e di incapaci, (ii) effetti personali e patrimoniali del matrimonio, (iii) testamenti e devoluzione di beni successori, in particolare in materia di legittima, (iv) protezione dei creditori in casi di insolvenza.
I Beni del Fondo in Trust
Possono essere vincolati al fondo in trust beni mobili e immobili, beni mobili registrati, denaro, partecipazioni sociali e altri diritti, compresi i frutti e le utilità derivanti dai beni e dai diritti inclusi nel fondo stesso.
Con la sottoscrizione dell’atto istitutivo o con atti di trasferimento successivi il disponente trasferisce la proprietà di determinati beni al trustee, che dovrà gestirli, amministrarli e distribuirli in conformità con le previsioni contenute nell’atto istitutivo e nel rispetto delle disposizioni della legge applicabile.
Per effetto di tale trasferimento i beni in trust saranno, per tutta la durata del trust, separati e distinti rispetto al patrimonio personale del disponente, ma anche dal patrimonio personale del soggetto che svolge il ruolo di trustee e dal patrimonio personale dei beneficiari.